Una nuova circolare dell'Istituto chiarisce le modalità di liquidazione delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
Il quadro normativo degli strumenti di accompagnamento alla pensione – come la cosiddetta isopensione (art. 4 della legge n. 92/2012) e gli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà bilaterali (art. 26 del D.Lgs. n. 148/2015) – si arricchisce di importanti chiarimenti. Con la Circolare INPS n. 104 del 29 settembre 2026, firmata dal Direttore Generale Valeria Vittimberga, l'Istituto ha fornito le istruzioni operative per la liquidazione di queste prestazioni in favore dei lavoratori che rientrano interamente nel sistema contributivo puro, ossia privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995
A chi si rivolge la novità
La misura riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato coinvolti in percorsi aziendali di esodo, i quali – a fronte di specifici accordi sindacali e aziendali – cessano il rapporto di lavoro potendo contare su un sostegno al reddito finanziato interamente dal datore di lavoro. Tale sostegno serve a coprire il periodo massimo di durata dell'esodo (fino a 48 o 84 mesi per l'isopensione e fino a 60 mesi per i Fondi di solidarietà) in attesa di maturare i requisiti per la prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata. Fino ad ora potevano sorgere dubbi applicativi per i soggetti con contribuzione avviata esclusivamente a partire dal 01 gennaio 1996, a causa dei rigidi requisiti di importo "soglia" previsti dal sistema contributivo per l'accesso alle prestazioni pensionistiche. La nuova circolare rimuove ogni incertezza, confermando l'accesso anche per questa platea.
Il nodo dell'accertamento "in via prospettica"
Il cuore della circolare affronta un tema tecnico complesso: come verificare, prima dell'uscita del lavoratore, il rispetto del requisito dell'"importo soglia" richiesto dalla legge per il sistema contributivo. Per la pensione di vecchiaia o per la pensione anticipata a 64 anni, infatti, la legge impone che la prima rata di pensione non sia inferiore a determinate soglie rapportate all'assegno sociale (spesso moltiplicato per fattori come 3 o legato all'importo base).Poiché l'assegno sociale viene rivalutato annualmente sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale calcolata dall'ISTAT, l'INPS ha stabilito che l'accertamento debba essere fatto in via prospettica al momento dell'accesso all'esodo. In pratica, si verifica che la prestazione di accompagnamento (calcolata sulla base della contribuzione maturata e dei coefficienti di trasformazione dell'età alla data dell'esodo) sia già pari o superiore all'importo soglia vigente in quel momento. Le analisi statistico-attuariali hanno infatti dimostrato che centrare l'importo soglia all'avvio dell'esodo garantisce il suo raggiungimento anche al momento della successiva decorrenza della pensione.
I paletti per l'accesso
Nello specifico, la circolare distingue i requisiti a seconda della prestazione finale:
Pensione di vecchiaia: Il lavoratore deve poter raggiungere i 67 anni di età (soggetti ad adeguamenti legati alla speranza di vita) e 20 anni di contribuzione, con un importo della pensione non inferiore all'assegno sociale (obbligo che decade al compimento dei 71 anni in presenza di almeno 5 anni di contributi effettivi).
Pensione anticipata:
Con il canale contributivo classico (42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne, salvo adeguamenti) non è richiesto l'importo soglia.
Con il canale anagrafico a 64 anni (e almeno 20 anni di contribuzione effettiva), l'assegno di esodo iniziale deve risultare non inferiore a 3 volte l'importo dell'assegno sociale (tetto ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli)
Il limite massimo per la pensione anticipata
L'INPS ricorda inoltre che, per le pensioni anticipate conseguite nel sistema contributivo a 64 anni, trova applicazione il limite introdotto dalla legge di bilancio 2024 (legge n. 213/2023): l'assegno è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo per tutte le mensilità di anticipo rispetto all'età della vecchiaia. Tale tetto si applica anche durante il periodo di esodo, i cui importi restano cristallizzati per l'intera durata.
Il ruolo dei Fondi di solidarietà
Infine, l'INPS demanda ai Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali il compito di recepire e deliberare le relative ipotesi di accesso alle prestazioni in stretta coerenza con le indicazioni della circolare, garantendo così uniformità di trattamento a livello nazionale. Con questo intervento, l'Istituto offre un perimetro operativo certo alle aziende e ai lavoratori "contributivi puri" che pianificano l'uscita anticipata dal mercato del lavoro attraverso gli ammortizzatori di settore e le isopensione.

